Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.».