Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
d-bis) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare e rafforzare l'attività ispettiva dei singoli enti attraverso un efficace impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, si conferma l'autonomia funzionale e di programmazione dei predetti enti;
d-ter) al fine di realizzare una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, la percentuale dello 0,035 per cento delle sanzioni amministrative comminate e delle sanzioni civili accertate durante l'attività ispettiva ed effettivamente riscosse, è destinato al finanziamento dell'implementazione dell'attività di ricerca e informazione della banca dati dell'attività ispettiva;
d-quater) la gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.