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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.94. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
13.94.

  Sostituire il comma 13 con i seguenti:
  13. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 19, 19-bis, 19-ter e 20 sono abrogati.
  13-bis. Il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  13-ter. Le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici vengono attribuite al Ministero dell'ambiente, che con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.