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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.250. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
13.250.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
  8-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
  8-quater. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis.
  8-quinquies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
  8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8-bis e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.