stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.69. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
12.69.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.

ident. 12.64.