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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.43. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
12.43.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7.1. I confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. In conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, sono beneficiarie dei predetti fondi di garanzia/contributi esclusivamente le imprese consorziate o socie o comunque destinatarie della garanzia ai sensi della normativa vigente. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
  7.2. La disposizione di cui al comma 7.1. si applica anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del comma 33-bis può essere adottata entro il 30 giugno 2014.