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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.1. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
12.1.

  Dopo il comma 2 aggiungere, i seguenti:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 703 del 21 novembre 1996, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1991, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, e quelli di cui al successivo comma 2 del presente regolamento, devono destinare, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse».
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio.