Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. – (Certificati di Credito Fiscale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 16-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere, un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali, Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta, di cui al comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
8-quinquies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
8-sexies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7.
8-septies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito».
b) All'articolo 85, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo fatturato, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto finanziario in conseguenza dell'applicazione dei commi 8-quinquies ed 8-sexies del precedente articolo 16-bis».
2. L'importo eccedente il corrispettivo fatturato, di cui alla lettera b) del comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.
4. All'articolo 61 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».
5. All'articolo 66, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».
6. All'articolo 96, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«9. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 8.
8. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura del 2, 20 per mille.