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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.010. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
12.010.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Modifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549). – 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 114 è inserito il seguente:
  «114-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni e da altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal comma 115 nella misura del 20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,5 per cento se gli emittenti sono soggetti definiti imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
   b) il comma 115 è sostituito dai seguenti:
  «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
   a) al doppio del tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale di cui all'alinea, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
   b) per le obbligazioni e per i titoli similari diversi da quelli di cui alla lettera a) al maggiore dei seguenti valori:
    1) al tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, aumentato di due terzi;
    2) al tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 3 punti percentuali per le piccole imprese, di 2 punti per le medie imprese e di 1 punto per le grandi imprese.

  115-bis. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al comma 115, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d'impresa.
  115-ter. I limiti di deducibilità di cui al comma 115 non si applicano ai titoli emessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ivi compresi quelli sottoscritti da investitori non qualificati. Per qualsiasi garanzia prestata si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
  115-quater. Il numero dei sottoscrittori dei titoli non negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista prevista dal decreto ministeriale di cui al comma 115, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione, non può essere superiore a quaranta, per ogni emissione di ammontare fino a 2.000.000 di euro. Per ogni emissione superiore a 2.000.000 di euro il numero dei sottoscrittori non può essere superiore al rapporto tra l'ammontare dell'emissione e 50.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.