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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.35. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
2.35.
inammissibile

  Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:
  20-ter. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
  20-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 20-ter.
  20-quinquies. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
  20-sexies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.