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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
2.22.

  Al comma 16-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle fondazioni lirico- sinfoniche che si doteranno di forme organizzative speciali viene decurtata una somma pari al 15 per cento della quota spettante del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il risparmio di spesa derivante dalla decurtazione di cui al precedente periodo viene ripartita proporzionalmente tra le fondazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 11 comma 15 lettera a) del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Gallo