Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:
Art. 2-septies.
1. All'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al capoverso 1-quater, dopo le parole: «non possono acquistare immobili a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «salvo quando ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento e qualora l'acquisto degli immobili sia parte integrante di progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio e la ripresa economica.