Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10.1 La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subiti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria «A».
10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.