stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.71.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Per favorire la ricostruzione degli edifici, la semplificazione e un rapido iter delle procedure che regolano il sistema di contribuzione, sono istituiti, presso le Unioni dei comuni, dove presenti, o, ove non costituite, dai comuni, Uffici Speciali per la Ricostruzione. Gli Uffici curano in particolare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati e produttivi, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri funzionari incaricati della coerente ed omogenea applicazione dei provvedimenti normativi assunti per la ricostruzione.
  10.2 Tali uffici usufruiscono di personale già in organico presso gli uffici Comunali e Regionali, e del personale assunto con contratto a tempo determinato utilizzando le risorse stabilite all'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, così come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71.
  10.3 Le somme già previste nel medesimo decreto per l'anno 2013, ed eventualmente non utilizzate, sono rese disponibili anche per l'anno 2014.