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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.70. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.70.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Al fine di sostenere la popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, così come previsto dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge n. 74 del 2012, ha validità fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi.
  10.2 I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, vengono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto tali mutui o finanziamenti e che usufruiscono della sospensione delle rate.