stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.
  1-ter. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;
   b) hanno deliberato variazioni in diminuzione.
  1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.