Aggiungere, infine il seguente comma:
20-vicies quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto il seguente comma;
11-bis. I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possono essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità.