Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:
20-vicies ter. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.