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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.16.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è sostituito dal seguente:
  3. A decorrere dall'anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012 è destinato a cofinanziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al calcolo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferroviario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.