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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.15.
inammissibile

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5.1. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali.