Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20.1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».