Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni individuati dalle disposizioni di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, le disposizioni di cui e all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano al comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, escludendo dal computo le spese sostenute dai predetti enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza sismica conseguente al terremoto del 6 aprile 2009, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni.