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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.118. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.118.
inammissibile

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. 1 provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo.