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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.117. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.117.
inammissibile

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5. L'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti spetta alla procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.»