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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.113. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.113.
inammissibile

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;
   b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
  «4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:
   a) l'importo dei singoli debiti;
   b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
   c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
   d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
  4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.
  4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.
4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152.»