Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter della presente legge, nonché previste dall'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguano ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.