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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.107. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.107.
ritirato

  Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
  12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter della presente legge, nonché previste dall'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguano ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.