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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.106. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1.106.
ritirato

  Sostituire il comma 12-ter con il seguente:
  12-ter. Le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali limiti e comunque, fino ad un massimo di cinque annualità. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione, calcolata a decorrere dall'anno di accertamento del mancato rispetto dei vicoli finanziari, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

Il Governo