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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-sexies.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1906

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2013  [ apri ]
1-sexies.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1-sexies, inserire il seguente:

Art. 1-septies.

  1. Le ferrovie abbandonate tra cui: i tratti di ferrovie pubbliche, statali o in concessione, a scartamento ordinario o ridotto, in tutto o in parte insistenti sul territorio italiano, attualmente soppressi, chiusi al traffico regolare da oltre un anno o mai entrati in servizio, che collegavano due o più stazioni, fermate o località di servizio, nonché i beni immobili demaniali ad esse pertinenziali, tra cui le stazioni o locali di servizio iniziali e finali, passano nella piena proprietà del comune sul cui territorio insistono, qualora il comune abbia già realizzato, o abbia in corso di realizzazione, da completarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge di conversione, la trasformazione di esse in piste ciclabili. Il presente comma si applica altresì a quei comuni che, anche successivamente, realizzino la trasformazione dei tratti di ferrovia abbandonata sul proprio territorio in piste ciclabili. Il passaggio della proprietà dei beni avverrà attraverso specifiche intese tra gli enti interessati, verificate le condizioni di cui al presente articolo.
  2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché, per l'acquista di buoni-taxr, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 . La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.