Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. 1 provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo.