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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1899

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2014  [ apri ]
3.01.
approvato

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme relative all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici)
.

  1. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto.
  2. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore.
  3. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.