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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1-ter.1.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1899

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2014  [ apri ]
0.1-ter.1.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

Art. 648-ter.1.
(Autoriciclaggio).

  Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
  Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
  Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.