Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
Art. 648-ter.1.
(Autoriciclaggio).
Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.