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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
9.2.

  Al comma 1, capoverso art. 65-bis, comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi:
  «In ogni caso i commissari straordinari devono chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a fare l'inventario. A tale operazione essi procedono, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda e il comitato di sorveglianza, con l'assistenza del cancelliere del tribunale, che ne redige processo verbale. Il giudice può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario ed, in ogni caso, nomina uno stimatore per la valutazione dei beni dell'azienda. Prima di chiudere l'inventario i commissari straordinari invitano l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'articolo 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. L'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda consegna ai commissari straordinari e deposita presso la cancelleria del tribunale, ai fini di quanto previsto nei periodi precedenti, le scritture contabili e i documenti indicati nell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dai commissari straordinari ai fini della vendita di aziende o rami di aziende e al fine di garantire la continuità aziendale, resta ferma la responsabilità, anche amministrativa contabile, per i relativi fatti commessi dai medesimi e dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili dell'impresa in amministrazione straordinaria. Anche nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, resta ferma l'applicazione dell'articolo 43. La responsabilità derivante dai suddetti comportamenti, atti e provvedimenti costituisce giusta causa di revoca dell'incarico dei commissari straordinari.».