Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Compensazioni verso i cittadini di Taranto e Statte).
1. A decorrere dalla data di conversione in Legge del presente Decreto-Legge:
a) i costi del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto, riciclo, recupero e smaltimento degli RSU (rifiuti solidi urbani) e assimilati, sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;
b) i costi dovuti al servizio idrico integrato sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;
c) i costi del servizio di energia elettrica e fornitura di gas, sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;
d) è disposta l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale per gli anni 2014, 2015, 2016 per i cittadini residenti nei quartieri di Taranto Tamburi, Paolo VI, Borgo, Città Vecchia e per i cittadini residenti nel comune di Statte. I corrispettivi degli importi dovuti all'esenzione del pagamento per i cittadini, saranno a carico dell'Ilva spa.