Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera: a-bis) al comma 7, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il riesame è disposto anche quando risultino altrimenti delle criticità in ambito sanitario».