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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.10. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2014  [ apri ]
6.10.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del primo gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve comunque, le modalità attuative previste dal medesimo comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-ter. All'articolo 32, comma 4 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:
   “n-quinquies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136”».

6.10.(nuova formulazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del primo gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve comunque, le modalità attuative previste dal medesimo comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 1-ter. All'articolo 32, comma 4 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: «n-quinquies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».