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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

  Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Presidente della giunta regionale e i sindaci dei Comuni nei cui territori si sono verificati i reati, informati in maniera tempestiva dai Ministri competenti, nell'ambito delle rispettive competenze adottano immediatamente con ordinanza tutte le misure necessarie, anche a carattere straordinario ed urgente, per impedire il verificarsi del pericolo o l'aggravarsi del pregiudizio all'ambiente, alla salute umana o alla sicurezza agroalimentare.

Art. 4-ter.

  In caso di mancato rispetto dell'articolo precedente da parte della Regione e dei Comuni, i Ministri competenti, previa diffida ad adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, adottano con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia.