Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A far data dalla entrata in vigore della presente legge e per dodici mesi, rinnovabili per altri dodici con decreto del Ministro degli Interni, gli operatori delle polizie locali, dei comuni delle province di Napoli e di Caserta e delle polizie provinciali di Napoli e di Caserta agiscono, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza e limitatamente alle province di Napoli e di Caserta.