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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.40. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
3.40.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo normali pratiche e consuetudini. Al fine di disciplinare le attività indicate nel presente comma, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale indicato, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

ident. 3.31.