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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.39. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2014  [ apri ]
3.39.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  2-ter. Il personale di cui al medesimo comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità omnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'intero e della difesa. La predetta indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.