Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, falsifica, in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta concernente la natura o la classificazione di rifiuti, o i test di biomonitoraggio su acque, suoli e prodotti ortofrutticoli o piante, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro.