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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.24. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
3.24.
(inammissibile limitatamente all'articolo 256 sexies, comma 1, lettere d), e) g) e h) e all'articolo 256 septies)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 256-ter.
(Seppellimento e occultamento di rifiuti).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sotterra, o comunque occulta senza autorizzazione rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata su aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui siano seppelliti o comunque occultati rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1 (le condotte di reato di cui all'articolo) 256, 259 in funzione del successivo seppellimento, o occultamento.

Art. 256-quater.
(Detenzione e lo gestione di sito su cui siano avvenuti abbruciamenti e/o seppellimenti e occultamenti).

  1. Salvo i casi di concorso nel reato, colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui agli articoli 256-bis e 256-ter è punito con la reclusione da due a cinque anni nel caso in cui i rifiuti non siano pericolosi, da tre a sei anni nel caso in cui i rifiuti siano pericolosi.
  2. Se la condotta di cui al comma che precede è soltanto colposa, la pena è ridotta di un terzo.

Art. 256-quinquies.

  1. La pena di cui agli articoli 256-bis, 256-ter, 256-quater è aumentata di un terzo se i delitti siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, in vicinanza di falde acquifere, in prossimità di campi coltivati o comunque a destinazione agricola e vicino a centri abitati.
  2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3. Non è punibile colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui ai numeri 256-bis, 256-ter, 256-quater, se, prima dell'intervento della autorità giudiziaria e comunque prima della potenziale contaminazione del sito, ne fa denuncia e ne dispone la bonifica.

Art. 256-sexies.

  1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto:
   a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
   b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
   c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
   d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
    1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
   e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
   f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
   g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
   h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa a pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

  2. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca del veicolo.

Art. 256-septies.

  1. In caso di appalto o concessione del servizio di raccolta di rifiuti non si applicano gli articoli 89, comma 1 e 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  2. Le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la bonifica dei siti inquinati o contaminati ai sensi degli articoli precedenti non vanno conteggiate in sede di bilancio ai fini del cosiddetto patto di stabilità.