Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Non costituisce incenerimento di rifiuti ma utilizzazione in agricoltura l'abbruciamento controllato in sito di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica agronomica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi incontrollati o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali; tali abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni:
1. l'abbruciamento sia effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale;
2. le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sullo stesso terreno;
3. lo spessore delle ceneri distribuite non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego e comunque non oltre 72 ore;
4. siano rispettate le norme contro gli incendi boschivi;
5. il terreno interessato dall'abbruciamento al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, non sia o non siano stato interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.