Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
I proventi derivanti dai beni mobili e immobili confiscati alle associazioni criminali campane sono versati al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere destinati al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.