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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.90. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
1.90.

  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle attività svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta metodologica sui protocolli da seguire per effettuare in sito la verifica della presenza di contaminanti nei suoli agricoli e nelle acque di irrigazione che per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 e sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.