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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.76. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
1.76.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, definisce con apposito decreto i parametri di qualità delle acque destinate ad uso irriguo e le relative metodiche analitiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006. In attesa della definizione del suddetto decreto, i prodotti agroalimentari che risultano conformi ai criteri di salubrità e sicurezza alimentare stabiliti dalle leggi europee e nazionali possono essere commercializzati. Le aziende che dimostrano di adottare adeguate procedure che riducano il rischio per la salubrità e sicurezza alimentare anche mediante analisi chimico fisiche dei prodotti e che utilizzano per l'irrigazione acque conformi ai parametri della legge n. 185 del 2003, possono continuare a produrre ed immettere il prodotto in commercio.