Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a rendicontare ogni 3 mesi ai ministeri competenti agli enti sovraordinati e ai cittadini tutte le proprie attività svolte per la verifica e la tutela dell'ambiente dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e dai roghi tossici con i relativi esiti e di esibire, su richiesta, tutta la documentazione in proprio possesso. I ministeri renderanno pubblici questi dati integrandoli in un unica piattaforma web di facile consultazione.