Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Trasparenza).
L'ISPRA e l'ARPAC sono tenute alla pubblicazione, sui propri portali internet, dei dati raccolti in tempo reale.
Gli enti suddetti sono tenuti inoltre a rendere pubblici, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sempre sui propri portali informatici, tutte le mappe, le analisi, i monitoraggi e i dati relativi all'intero territorio campano degli ultimi 25 anni, nonché le modalità della loro raccolta, relative al monitoraggio di terreni, pozzi e falde.