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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Tracciabilità dei prodotti agricoli).

  I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1, e i loro intermediari, qualora vengano riscontrati livelli di contaminazione biologica o chimico-fisica non a norma nei terreni, nelle falde o nei pozzi, hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e agli enti competenti, gli acquirenti con cui sono venuti in contatto negli ultimi 5 anni per la commercializzazione dei propri prodotti. L'obbligo di cui al presente comma è esteso anche ai proprietari dei terreni limitrofi. La Commissione trasmette l'elenco degli acquirenti al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno, nonché all'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità.