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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/01/2014  [ apri ]
1.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia).

  Dopo l'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è inserito il seguente articolo:
  «Art. 2-bis. – Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia.
  1. È istituito il “Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia”, finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei territori di provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, quale presupposto della tracciabilità e della salubrità dei suddetti prodotti e dei relativi processi di produzione.
  2. Gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, sono effettuati dalle ASL mediante i Dipartimenti di prevenzione responsabili, con il supporto delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) competenti per territorio, degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, competenti per territorio, e con la collaborazione delle Università e degli Istituti scientifici e di ricerca operanti sul territorio, sulla base di appositi protocolli d'intesa.
  Le certificazioni sono rilasciate dalle ASL secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. I prodotti provenienti da terreni che abbiano conseguito la certificazione di qualità possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.
  Il decreto di cui al secondo periodo del comma 2 prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per sistemi analoghi.
  4. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che intendano sottoporsi agli accertamenti, ai monitoraggi, ai controlli e alle analisi periodiche di cui al comma 2.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».