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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.9. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1885

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/01/2014  [ apri ]
5.9.
approvato

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 15 Maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali continuano a produrre effetti, fino ai 31 Dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 Agosto 2010 e fino al 31 Dicembre 2014 le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 Dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.
  Il Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui sopra, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio Decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 anche mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletarsi.